SAHRAWI

Libertà Negata

di Umberto Romano

Anno 2005 - Pag. 170 - €. 12,00

ISBN-88-87897-67-0

Ins.to di Roberta Romano

Foto di Giorgio Fornoni

Editrice La Mongolfiera

 

 

roro3@libero.it

www.umbertoromano.com

 

     La  presente opera, “Sahrawi libertà negata” è l’unificazione degli avvenimenti più toccanti racchiusi nei diari di viaggio: “Sahrawi Memorie di Libertà” (1998) e “Rabbia di Sabbia” (20001), che trattano la tragedia di un popolo in esilio, vuole essere la sintesi di quanto ascoltato, visto e vissuto nei miei recenti viaggi fatti, insieme al fotoreporter G. Fornoni tra gli amici sahrawi, sia nelle tendopoli dei profughi di Tindouf in Algeria, sia ad El Ayoun occupata, nel Sahara Occidentale, sulle rive dell’Oceano Atlantico, dove vivono prigionieri nella propria terra, occupata dall’invasore marocchino.   L’opera si completa, nella prima parte con un interessante documento geopolitico e storico di Roberta Romano   “Il Caso del Sahara Occidentale” – Sono inserite inoltre alcune pagine sugli ultimi avvenimenti dell’INTIFADA nei territori occupati di Maggio-Luglio 2005

                                                 

Non conosco la terra dei Saharawi, conosco appena la loro storia. Storia di uno dei tanti popoli che il colonialismo e il disprezzo degli accordi internazionali da parte delle cosiddette grandi nazioni, costringono da anni all’esilio.

Esilio di una terra dura, inospitale, ritenuta inabitabile, il deserto algerino e che solo l’orgoglio e la volontà d’indipendenza hanno reso simile ad una “patria” temporanea.

 

….con lo scorrere delle pagine, hai davanti agli occhi stacchi di vita quotidiana, ricordi di duri conflitti, peregrinazioni e testardi insediamenti e, soprattutto, la sensazione di una resistenza profonda che respinge ogni contaminazione e alimenta la speranza, anzi la volontà, di tornare indipendenti nelle loro terre.

Se ascolti i racconti, ascolti le loro richieste di solidarietà: avere aiuti materiali, poter inviare i loro bambini in paesi democratici perché abbiano quelle esperienze e quell’istruzione che la vita nel deserto algerino non permettono.

Anche così, attraverso uno scritto fatto di racconti e di poesia (ma anche di una cronologia storica assai precisa) mi sono sentito preso come in una pania: invischiato, commosso e rabbioso. Si, rabbioso per l’ingiustizia che un popolo tanto civile, anche se su parametri diversi dai nostri, sta pagando duramente sulla sua pelle, senza che mai abbia arrecato offesa a nessuno. Rabbioso perché intravedo le torture e le violenze che si consumano nelle carceri marocchine su ragazzi e ragazze sahrawì, perché imparo che tanti di loro sono “spariti”. hanno diritto alla loro terra, alla loro identità, alla loro libertà. Perché sia chiaro, a noi tutti, che una rabbia di sabbia è qualcosa che può essere placata solo con la giustizia.

E’ un libro da leggere e da far leggere. L’autore  lo ha scritto come un diario, come una storia d’incontri, come una sorta di chiave per capire perché i sahrawi  hanno diritto alla loro libertà.

 

Sandro Curzi

 

L’esperienza dello scrittore-poeta Umberto Romano, e la capacità di cogliere in versi e prosa le emozioni, la rabbia, i bisogni della gente, manifestando l’affetto fraterno verso il popolo sahrawi, mi toccano nel profondo dell’animo.

La testimonianza di solidarietà espressa nelle sue opere nei confronti del nostro popolo, che lui ha conosciuto direttamente nei suoi viaggi, grazie alla sua sensibilità artistica, fanno conoscere la nostra storia, troppe volte dimenticata, presentata insieme alle immagini del reporter G. Fornoni.

Nel presentare l’opera alla platea Europea, la speranza è che sempre più le nostre culture possano incontrarsi e comunicare, al fine di contribuire alla libertà dei popoli oppressi.

 

Mohammed Sidati-

 (Ministro Sahrawi Resp. Europa)

 

www.umbertoromano.com

roro3@libero.it

Altre opere dello stesso autore:

         Spalle al Muro/ I guardiani delle scimmie  Oltre i Veli del Silenzio/ Il ladro delle stelle Saharawi Memorie di Libertà/ Rabbia di Sabbia d’Amor y Dolor/ La Meridiana di Qumran/Palestina Diario di Guerra/Oltre il Recinto.

 

Le opere: Oltre i Veli del silenzio, Il ladro delle stelle, Rabbia di Sabbia e d’Amor y Dolor, Oltre il Recinto sono tradotte in lingua Spagnolo.

 

Giorgio Fornoni,  è un reporter di prima linea.

E’ andato in tutte le zone calde del mondo: Africa, America, Asia, Ex Jugoslavia, Medio Oriente per filmare, intervistare, fotografare ribelli, oppressi, poveri e missionari. I suoi filmati raccontano la Storia attraverso le storie.

Tra i principali servizi:

1992 – Colombia “ Droga e Guerriglia” /1993-Monzambico

1994- Angola “ Finalmente la pace” /1995- Passaggio in Perù

1996- Messico-CHIAPAS /1996- Destinazione Mogadiscio 

1997- Afganistan / 1997- Bolivia “ Rapporto dal carcere”

1998 - “ I Curdi un popolo senza patria”/

2000 – Asmara “ Fratelli di sangue

2001 – El Ajoun – Territori Occupati Sahara Occidentale.

 

 Ha intervistato: I premi nobel per la pace Mons. Belo e Rigoberta Menchù; il sub Comandante Marcos; Domenique La Pierre; il pittore Guayasamin. Collabora con l’archeologo Manuel Anati “ Alla ricerca del monte Sinai- deserto del Neghev.”

 

Roberta Romano è una cooperante internazionale.

Laureata in Scienze Politiche e specializzata in Diritti Umani e Gestione dei conflitti ha svolto attività professionali e di volontariato nel campo della cooperazione internazionale, in particolare nel settore dei diritti umani, dell’educazione alla pace e delle migrazioni.

 

2005 – Ritorno e riammissione immigrati, IOM Tirana, Albania

2004 – Diritti umani e prevenzione dei conflitti, COSV Harare, Zimbabwe

2003 – Cooperaz.  internaz.  per il disarmo chimico, OPCW, L’Aja, Olanda

2003 – Cooperazione economica villaggi indigeni zapatisti, Chapas, Messico

1998-2003 – Educazione allo sviluppo e alla pace, AIFO, Italia

1998 – Aiuto umanitario, Campi profughi Saharawi, Tindouf, Algeria


 

 

Il caso del Sahara Occidentale

Di Roberta Romano

 

 

Introduzione

      

Le pagine che seguono rappresentano l’estratto, lievemente riadattato, di una tesi di laurea intitolata “La diplomazia preventiva per la soluzione delle controversie nell’ordinamento internazionale”[1]. All’interno di questo lavoro, il caso del Sahara occidentale si collocava in una cornice teorica che si proponeva di risvegliare l’attenzione sulle misure politico-diplomatiche proprie della diplomazia preventiva[2]. L’interesse verso tali misure, fondamentalmente pacifiche e rispettose dei principi di diritto internazionale della dignità umana dei popoli coinvolti, nasceva anche in riposta al recente tentativo di imporre, in altri contesti, strumenti di dubbia legittimità giuridica e di dubbia efficacia, qual è ad esempio la “guerra preventiva”.

In questo quadro, di taglio prettamente giuridico, il caso del Sahara occidentale si prestava a verifica empirica dell’effettivo potenziale preventivo di strumenti di natura teorico-giuridica con riguardo ad una controversia reale. In questa veste, la  trattazione presenta quindi dei costanti richiami alla componente teorica che qui non è stata inclusa.

L’analisi del caso in esame offre una descrizione, spesso supportata da riflessioni di carattere giuridico, degli eventi che vanno dalla prime risoluzioni dell’Assemblea gerla dell’ONU sul diritto all’ autodeterminazione del Popolo Saharawi, al parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia, che rafforza la validità di tale diritto, sino al “metodo Becker” e all’affermarsi della cosiddetta “terza via” nel corso del 2002, attraverso i vari interventi approntanti dai Segretari Generali ONU che si sono succeduti.

L’esame degli eventi che hanno interessato il Sahara Occidentale e il popolo Saharawi testimonia come, con vicende alterne, gli strumenti di diplomazia preventiva messi in atto nel corso degli anni da vari attori internazionali e regionali abbiamo dimostrato, a volte, un potenziale capace di fermare l’escalation del conflitto e di proporre alternative teoricamente percorribili dalle parti coinvolte, e altre, tutta la loro debolezza, piegati dal peso della forza di considerazioni di carattere politico ed economico e dal ruolo decisivo svolto dalle “asimmetrie” inter-statali, che caratterizzano la vita della comunità internazionale e condizionano le scelte degli Stati, finendo spesso col prevalere sulle ragioni di diritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collocazione geografica, breve storia della colonizzazione spagnola e rivendicazioni marocchine e mauritane

 

Il territorio conosciuto attualmente come Sahara occidentale, denominato sino al 1975 anche Sahara spagnolo, ha un’estensione di 266.000 kmq, si affaccia sull’Oceano Atlantico per una lunghezza di 1062 km di costa e condivide i suoi  2045 km di frontiere terrestri con Marocco (a Nord), Algeria (a Nord-Est) e Mauritania (a Sud-Est e a Sud).

La storia di questo territorio[3] rileva, ai nostri fini, a partire dalla colonizzazione spagnola[4]. Benché la penetrazione europea nella  regione risalga al XV° secolo, come estensione degli insediamenti precedentemente stabiliti sulle coste delle prospicienti Isole Canarie, l’azione colonizzatrice verso l’interno si svolgerà solo a partire dalla metà del diciannovesimo secolo. Nel 1884, a seguito della spedizione intrapresa da Emilio Bonelli, a capo della “Società spagnola di africanisti e colonialisti”, la Spagna dichiara sotto sua protezione la regione del Rio de oro, che va da capo Bojardor a Capo Blanco, dopo aver concluso in tal senso accordi con i capi delle tribù locali[5]. L’anno successivo, alla Conferenza di Berlino, che ratifica la divisione dell’Africa tra le potenze europee, la Spagna vede riconosciuti i suoi “diritti” sul Sahara occidentale. La definitiva delimitazione territoriale non avverrà che nel 1912, in tre fasi di consultazioni franco-spagnole[6], il cui risultato sarà una suddivisione territoriale, non curante, come avveniva d’altra parte nel resto del continente africano, della configurazione etnica del territorio[7]. Il cosiddetto Sahara spagnolo comprenderà, infine, il Rio de Oro, il Saguiet El Hamra (che il 10 gennaio 1958 saranno riunite nell’unica provincia del Sahara occidentale) e le zone di Tarfaya (queste ultime diventeranno protettorato sotto il nome di Marocco meridionale spagnolo). Bisognerà tuttavia attendere il 1930 per vedere la Spagna occupare effettivamente tutte le sue regioni[8].

La fine degli anni ’50 rappresenta un momento di svolta nella storia della regione. Innanzitutto, con l’ingresso della Spagna alle Nazioni Unite, l’Assemblea generale comincia ad interessarsi al territorio pretendendone l’inclusione all’interno della categoria dei territori considerati “non autonomi” dalla risoluzione 66 (I) e rispetto ai quali, quindi, a norma dell’art. 73, punto e), della Carta, era obbligatorio trasmettere all’Assemblea informazioni periodiche[9].

É il primo interessamento alla questione del Sahara occidentale in seno alle Nazioni Unite.

Intanto, mentre la Spagna tenta di consolidare la sua presenza, soprattutto attraverso uno sfruttamento economico più intenso delle risorse del territorio[10], si intensifica la lotta di movimenti Sahrawi di indipendenza[11].

Il 2 marzo 1956, il Marocco ottiene l’indipendenza; sotto impulso del partito dell’Istiqlal, che elabora la teoria del “grande Marocco” che si estenderebbe dal Mediterraneo fino al fiume Senegal passando per una parte dell’Algeria, il Marocco comincia a reclamare i territori sotto occupazione spagnola e francese[12]. Il Governo marocchino si pronuncia ufficialmente in questo senso davanti alle Nazioni Unite nell’ottobre del 1957, proclamando l’appartenenza al Regno marocchino delle province del Sahara occidentale e di Ifni, e la necessità di procedere al recupero dell’integrità e dell’unità territoriale. La posizione assunta dall’Assemblea generale, a riguardo, è invece manifestata, nel corso del 1964, dalla risoluzione 1514 (XV) e un anno più tardi dalla risoluzione 2072 (XX), con la quale, per la prima volta, essa rivolge alla Spagna la richiesta di “adottare tutti i mezzi necessari per condurre i territori in questione alla liberazione dalla dominazione coloniale”.  Dopo aver separato la questione della regione di Ifni, che nel 1968 ritorna al Marocco, da quella del Sahara occidentale, l’Assemblea dedicherà a questo territorio una serie di altre risoluzioni, che a partire dalla 2229 (XXI) del 1966, ribadiranno tutte in termini piuttosto ripetitivi[13] il “diritto del popolo Sahrawi all’autodeterminazione e la necessaria organizzazione di un referendum popolare sotto gli auspici delle Nazioni Unite, perché questo diritto possa essere concretamente esercitato”[14].

Rileva ai nostri fini anche l’interessamento che la questione suscita in seno all’Organizzazione per l’unità africana (OUA) a partire dal 1972; l’OUA si limiterà in questa occasione a ribadire le valutazioni fatte dall’ONU sul diritto all’autodeterminazione, e tentare di mantenere il difficile equilibrio tra le potenze della regione coinvolte[15].

 

 

 Il conflitto del Sahara occidentale e gli strumenti di diplomazia preventiva: le ragioni di interesse teorico

 

Nel tentativo di condurre un’analisi che metta in rilievo gli aspetti operativi e attuativi della diplomazia preventiva, della quale sinora abbiamo parlato in termini teorici, il conflitto del Sahara occidentale sembra presentare elementi di un certo interesse. Innanzitutto, si tratta di una controversia ancora aperta, il cui rilievo internazionale è indubbio; essa ha rappresentato sin dal 1975, e tuttora rappresenta, una minaccia concreta alla pace ed alla sicurezza, non solo per la regione interessata, ma per l’intera comunità internazionale[16]. Il conflitto in esame assomma in sé contemporaneamente aspetti diversi: è, alla base, una guerra di indipendenza, un processo di decolonizzazione che non è mai stato portato a compimento; è, inoltre, un conflitto scaturito da un’occupazione.

Più specificamente, il lungo corso di questa controversia internazionale, che ha assunto in passato anche i caratteri di conflitto armato, presenta fasi che sembrano riprodurre i diversi stadi rispetto ai quali la diplomazia preventiva interviene in forme differenti. Partendo dalla definizione di diplomazia preventiva fornita in ambito ONU dal Segretario generale nell’Agenda per la pace del 1992, si può parlare di prevenzione in ogni fase di una controversia, vale a dire come “azione atta a prevenire il sorgere di dispute tra parti contrapposte, evitare che dispute già esistenti degenerino in conflitti e limitare l’inasprirsi di questi ultimi nel caso essi occorrano”[17]. Pertanto, per ciò che concerne più da vicino il conflitto in esame, l’analisi sugli interventi di prevenzione e soluzione apprestati è qui condotta principalmente seguendo un ordine cronologico che tiene conto dell’evoluzione della questione e delle sue fasi: da controversia, costituita da una “pretesa” e da una “contro-pretesa”, a conflitto armato, fino alla situazione attuale, rispetto alla quale si cerca di prevenire, attraverso la ricerca di una soluzione definitiva, che gli interventi armati possano ricominciare.

Un altro elemento di rilievo consiste nell’intervento di attori operanti tanto a livello universale – gli organi delle Nazioni Unite, costantemente impegnati a ricercare un negoziato diretto tra le parti e a tracciare strade percorribili verso l’accordo – tanto a livello regionale – l’Organizzazione per l’unità africana, impegnata sin dal 1979 in un ruolo quasi prioritario rispetto alle Nazioni Unite (a dimostrazione di quel rapporto di sussidiarietà che deve intercorrere tra l’ONU e le organizzazioni internazionali regionali per gli interventi attuati a norma del cap. VI della Carta delle Nazioni Unite, come sono quelli realizzati nel caso del Sahara occidentale)[18].

Inoltre, di particolare interesse teorico risulta il ruolo svolto dai diversi Segretari generali che si sono succeduti in seno alle Nazioni Unite e che hanno apportato alla questione un contributo interessante, pur coi limiti che rileveremo, nello svolgimento delle funzioni di accertamento dei fatti, mediazione, buoni uffici. Il ruolo in qualche modo preminente svolto dal Segretario generale nella gestione della controversia in esame conferma l’attitudine specifica di questo organo, in virtù del suo mandato, delle sue competenze e delle sue caratteristiche, nell’ambito della diplomazia preventiva.

 Infine, è interessante sottolineare come tutto il corso di questa controversia sia dominato dal ruolo e dalle posizioni assunte di volta in volta degli Stati coinvolti, i cui atteggiamenti hanno spesso impedito la concretizzazione dei diversi piani di pace, a conferma della ridotta forza giuridica che gli interventi di prevenzione e di soluzione pacifica attuati in ambito internazionale possono esercitare sulle parti cui si rivolgono.

 ColoniaSpagnola

 

 

 

 


 

Il diritto all’autodeterminazione del popolo Sahrawi ed il   parere consultivo della Corte internazionale di giustizia

 

Prima di affrontare la questione degli interventi di prevenzione e soluzione del conflitto in esame, attuati dagli attori interessati, sembra opportuno un riferimento preliminare al riconoscimento del diritto all’autodeterminazione fatto al popolo Sahrawi, da più parti, nel corso degli anni.

Tale riconoscimento trova la sua collocazione in un contesto più generale di dichiarazioni e manifestazioni della prassi, realizzatesi in ambito ONU, che hanno progressivamente modificato il diritto internazionale vigente in materia[19]. L’attività delle Nazioni Unite a favore dell’indipendenza dei popoli coloniali, attività che è riuscita a produrre effetti di grande rilievo politico e di alto valore morale, è a tutti nota. Sul piano giuridico essa ha determinato l’abrogazione della maggior parte delle disposizioni della Carta relative alla materia[20] e la loro sostituzione con norme consuetudinarie di cui occorre difendere l’applicabilità a quei territori, come il Sahara occidentale, ancora soggetti a dominio straniero. Si può tranquillamente sostenere che la prassi dell’ONU abbia dato vita ad una norma che impegna gli Stati ancora detentori di territori coloniali a non ostacolarne l’indipendenza[21]. Già nel 1960 l’Assemblea generale prese posizione in tal senso, affermando solennemente che dovesse considerarsi come contraria alla Carta la “soggezione di un popolo al giogo straniero” (risoluzione 1514/XV del 14-12-1960, contenente la Dichiarazione sull’indipendenza dei popoli coloniali); quale che fosse il valore di siffatta Dichiarazione all’epoca in cui fu approvata, essa comunque corrisponde oggi alla communis opinio della comunità internazionale ed è avallata dalla consuetudine[22]. Si può, poi, parallelamente ritenere, per quanto riguarda le competenze dell’ONU, che, travolto nella materia il limite del dominio riservato, si sia affermato e consolidato per consuetudine il potere dell’Assemblea di occuparsi delle misure da prendere nei singoli territori non autonomi per assicurare loro l’indipendenza[23]. Né, infine, sembra azzardata l’ipotesi che le risoluzioni con le quali l’Assemblea stabilisce modalità e tempi per la concessione dell’indipendenza a territori non autonomi abbiano, sempre in virtù della consuetudine, forza vincolante[24].

La prassi che ha dato vita alle norme in materia coloniale si è dichiaratamente ispirata al principio di autodeterminazione dei popoli. Tale principio è menzionato all’art. 1, par. 2, della Carta (e in termini identici all’art. 55), nonché in una serie di risoluzioni e dichiarazioni solenni dell’Assemblea generale tra le quali spicca la Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli  e la cooperazione tra gli Stati[25]. Si può ritenere, soprattutto in relazione alla prassi sviluppatasi in seno all’ONU, che si tratti ormai di un principio generale di diritto consuetudinario. Esso si applica, principalmente, ai territori sottoposti ad un governo straniero, e quindi, oltre a quelli coloniali, anche a quelli conquistati ed occupati con la forza[26].

Le caratteristiche di territorio sottoposto, prima, a governo coloniale e, poi, ad occupazione straniera sono chiaramente rintracciabili nella questione del Sahara occidentale, rispetto alla quale gli organi delle Nazioni Unite si sono sempre pronunciati nel senso di riconoscere al popolo considerato il diritto all’autodeterminazione[27]. La stessa Corte internazionale di giustizia, nel suo parere consultivo del 16 ottobre del 1975 sul Sahara occidentale[28] ha richiamato tutti i principi di base che regolano la politica di decolonizzazione dell’Assemblea generale.

Nel parere della Corte il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione si pone in contrapposizione alle rivendicazioni storiche fatte su questo territorio da Marocco e Mauritania. Con risoluzione 3292 (XXIX) del 13 dicembre del 1974, l’Assemblea generale, in risposta alle richieste marocchine e mauritane, aveva, infatti, chiesto alla Corte di chiarire due questioni sostanziali: se al momento della colonizzazione spagnola, stabilita nel 1884, il Sahara occidentale (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) fosse terra nullius[29], e – in caso di risposta negativa – quali fossero i legami giuridici tra il territorio considerato e le entità politiche limitrofe, vale a dire l’Impero sceriffiano e l’entità mauritana. La Corte[30] non affrontò le questioni in maniera isolata, ma le collocò all’interno di un quadro integrato, illuminato dai principi espressi nella risoluzione 1514 (XV) del 1960 sulla decolonizzazione[31] e in tutte quelle risoluzioni dell’Assemblea specificamente dedicate al Sahara occidentale dal 1966. Questa scelta della Corte, di trattare la questione alla luce dell’evoluzione della materia, spiega, ad esempio, la posizione della Corte stessa rispetto al concetto di terra nullius. L’interpretazione di questo concetto non è stata tradizionale, ma ispirata dall’evoluzione che nel tempo ha caratterizzato i rapporti tra i popoli della comunità internazionale, evoluzione recepita dal diritto internazionale. La Corte, infatti, ha stabilito che “i territori abitati da tribù e popoli che possiedono un’organizzazione sociale e politica” (seppure si tratti di un’organizzazione diversa dalla sovranità statale, propria dell’esperienza occidentale)[32] non sono da considerare terra nullius. Pertanto, essa finì col fornire parere negativo per entrambe le questioni, affermando che il territorio in esame risultava abitato da popolazioni che, seppure nomadi, erano organizzate politicamente e socialmente in tribù rette da capi rappresentativi. Del resto, proprio questi capi tribali conclusero nel 1884 il Trattato di protettorato con la Spagna, instaurando un rapporto rapidamente evoluto verso la completa dominazione coloniale[33]. Per la seconda questione, la Corte escludeva qualsiasi legame di sovranità territoriale tra il Sahara occidentale, Marocco e Mauritania[34] concludendo di non ravvisare, pertanto, elementi tali da mettere in discussione la decolonizzazione del territorio ed il diritto all’autodeterminazione del popolo Sahrawi[35]. La Corte affermava, infatti, con fermezza, di non aver constatato “l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire”[36].

Il diritto dei popoli a disporre di se stessi venne riaffermato, quindi, come diritto inalienabile e come norma di jus cogens[37]. La Corte fornì anche una serie di chiarimenti relativi al contenuto del suddetto principio, in risposta alle obiezioni marocchine e maure. Innanzitutto, nel riconoscere il legame tra tale principio e la decolonizzazione, è importante ricordare che, seppure il processo di decolonizzazione possa compiersi anche attraverso l’integrazione della popolazione colonizzata con uno Stato indipendente preesistente[38], questa annessione richiederebbe comunque una libera manifestazione di volontà della popolazione in esame[39]. Inoltre, questione ancora più rilevante, il limite al principio di autodeterminazione posto dal paragrafo VI della già citata risoluzione 1514 dell’Assemblea – il rispetto dell’unità e dell’integrità territoriale – non sembra rilevare in questo caso, come il Marocco pretenderebbe, vista la negazione fatta dalla Corte di qualsiasi preesistente legame di sovranità tra i due territori[40].

 


 


 

IL Muro Sahara Occidentale

 

 Dal parere della Corte internazionale di giustizia all’intervento marocchino: prevenire che la controversia si trasformi in conflitto

 

L’accettazione non equivoca da parte di Marocco e Mauritania del principio di autodeterminazione del Sahara occidentale era già stata manifestata nel giugno del 1966[41]. Da quel momento, e fino al 1974, il principio non venne rimesso in discussione; è solo nell’ottobre del 1974 che la posizione dei due Paesi subisce un cambiamento[42]. La delegazione della Mauritania si dichiara disposta ad appoggiare la decisione del Marocco di chiedere all’Assemblea, nel corso della ventinovesima sessione dell’ONU, una risoluzione in suo favore (e anche in virtù di questa richiesta che l’Assemblea si rivolge alla Corte per ottenere il parere consultivo).

Le valutazioni fatte dalla Corte internazionale di giustizia nel suddetto parere non troveranno, però, concreta attuazione nella pratica politica; persa la battaglia giuridica, Rabat decide, infatti, di perseguire la politica del “fatto compiuto”. Il giorno stesso in cui il parere consultivo della Corte viene pubblicato, il 16 ottobre, Hassan II, re del Marocco, annuncia che una massiccia dimostrazione popolare di marocchini non armati avrebbe marciato sul Sahara occidentale il 4 novembre del 1975 per compiere la reintegrazione del territorio al regno marocchino[43]. Il Marocco pretende così di dare soddisfazione concreta e unilaterale alla sua pretesa sul Sahara occidentale.

Si collocano in questo quadro, nell’esigenza di evitare, prevenire, che la controversia degeneri in conflitto armato, le risoluzioni adottate dall’ONU tra il 22 ottobre ed 6 novembre del 1975. La prima risoluzione del Consiglio di sicurezza sul caso del Sahara occidentale si pone, dunque, in risposta alla richiesta spagnola, inoltrata a norma dell’art. 35 della Carta[44], di convocare una riunione per condannare l’annunciata iniziativa del Governo marocchino[45], al quale la Spagna si riferisce nei termini di un’“invasione suscettibile di minacciare la pace e la sicurezza internazionale”[46]. Si tratta della risoluzione 377 del 22 ottobre 1975, con la quale il Consiglio si dimostra disposto ad intervenire, ex art. 34 e a norma del cap. VI della Carta dell’ONU, senza pregiudizio per eventuali iniziative intraprese dalle parti sulla base dell’art. 33 e, a riguardo, sollecita l’iniziativa del Segretario generale.

La scelta del Consiglio è quella di sollecitare negoziati diretti tra le parti – che si confermano il mezzo primario e prioritario di prevenzione e soluzione  – intervenendo, in prima istanza, come alcuni commentatori rilevano, con estrema moderazione[47].

Su richiesta del Consiglio, il 26 ottobre 1975, il Segretario generale dell’ONU, Kurt Waldheim, dopo consultazioni separate con gli Stati interessati, Marocco, Mauritania e Spagna, elabora un progetto di accordo, noto come “piano Waldheim”. Il progetto consta di tre punti essenziali: l’abbandono del territorio da parte della Spagna, l’organizzazione di un’amministrazione internazionale provvisoria e la consultazione della popolazione. Le reazioni alla proposta del Segretario generale sono da più parti negative; Marocco e Mauritania dichiarano di voler affrontare la questione della decolonizzazione attraverso negoziati diretti con la Spagna. In risposta, il Consiglio di sicurezza, con una nuova risoluzione, la 379 del 2 novembre, chiede alle “parti coinvolte di astenersi da qualsiasi azione unilaterale suscettibile di acuire la tensione nella regione” ed al Marocco, in particolare, di richiamare tutti partecipanti alla Marcia (che, noncuranti dell’appello del Consiglio, sono già riuniti a Tarfaya, a nord-ovest della frontiera del Sahara spagnolo)[48]. Il tentativo di mediazione condotto dal Segretario generale per regolare la controversia a questo stadio iniziale incontra un limite nella volontà delle parti coinvolte di affrontare la questione senza interferenze esterne.

La risoluzione che, in questa fase, più delle altre affronta la questione della natura e della legittimità della “penetrazione” marocchina nel Sahara occidentale e, conseguentemente, della forma che l’intervento delle Nazioni Unite debba assumere in risposta, è la risoluzione 380, del 6 novembre dello stesso anno. Il dibattito in seno al Consiglio si concentra sulla natura della marcia programmata dal Marocco e vede, prevalentemente, contrapporsi la tesi spagnola, per la quale, pacifica o meno, la marcia si prefigurerebbe come la violazione di una frontiera e la tesi marocchina, secondo la quale non si possa parlare di violazione ove “si transiti all’interno di uno stesso territorio”[49]. Il testo finale della risoluzione, se da una parte, deplora aspramente la realizzazione della marcia verde, intimando al Marocco di sospenderne l’organizzazione, d’altra parte omette di parlare della stessa nei termini di un “atto illecito internazionale”[50], quale è appunto la violazione di una frontiera straniera ed al quale si sarebbe dovuto reagire a norma del cap. VII ella Carta[51]. Nel dibattito internazionale, sebbene si sia formato consenso quasi unanime attorno alla possibilità di considerare la marcia verde come violazione di una frontiera, il suo carattere “pacifico” ha suscitato qualche perplessità, qualora si sia voluto parlare della stessa in termini di “aggressione”, nel significato che di questo termine fornisce la risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale[52].

La risoluzione 380 è l’ultima adottata dal Consiglio sulla controversia del Sahara occidentale, fino a quando, con risoluzione 621 del 1988, non verrà ripresa la questione del referendum, in un contesto ormai di occupazione. Il dubbio più frequentemente posto a questo riguardo attiene alla possibilità, che di fatto non si è verificata, di intravedere nella prima fase di questa vicenda il dispiegarsi di un uso della forza da parte del Marocco atto ad impedire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione; un atto di questo tipo sarebbe stato fronteggiato attraverso contromisure collettive, quelle necessarie nei confronti dello Stato che viola in modo esplicito il diritto all’autodeterminazione di un popolo straniero[53].

Proprio il 6 novembre del 1975 i partecipanti alla marcia penetrarono per alcuni chilometri nel Sahara occidentale e vi restarono per alcuni giorni[54].

Gli anni del conflitto ed i piani di pace: prevenire l’escalation della violenza e cercare una soluzione pacifica della controversia

 

 L’accordo tripartito di Madrid

 

Il 9 novembre del 1975, il Segretario generale informa il Consiglio di sicurezza che i volontari marocchini penetrati nel Sahara occidentale sono stati richiamati in Marocco, mentre consultazioni ufficiose sono state avviate tra le parti coinvolte. Il risultato dei negoziati diretti tra Marocco, Mauritania e Spagna è una Dichiarazione di principi sul Sahara occidentale – il cosiddetto Accordo tripartito di Madrid, adottato il 14 novembre del 1975[55]. La soluzione prevista si articola attorno all’organizzazione di un’amministrazione temporanea, avente a soggetti protagonisti il Marocco e la Mauritania in rapporto di collaborazione con la Giama’a[56] (assemblea Sahrawi con funzioni di rappresentanza)[57]. L’amministrazione così composta avrebbe assunto il 26 novembre del 1976[58] le competenze appartenenti alla Spagna come potenza amministratrice[59], incaricandosi, formalmente, di condurre il territorio alla decolonizzazione.

Pretendendo di rappresentare formalmente l’attuazione delle linee d’azione suggerite dal Consiglio di sicurezza e un contributo effettivo alla causa della pace e della sicurezza internazionale, nonché una concreta manifestazione delle previsioni dell’art. 33 della Carta, questa Dichiarazione presenta, in realtà, dubbie caratteristiche di legittimità e legalità internazionali[60]. Il dibattito internazionale sull’argomento si è svolto tra chi[61] qualifica l’accordo come nullo – perché avrebbe violato il principio, ritenuto di jus cogens, di autodeterminazione dei popoli, o quantomeno quello che vieta di disporre dei diritti dei terzi senza il loro consenso – e chi[62] ne riconosce la validità giuridica internazionale – soprattutto alla luce dell’esplicito richiamo che la risoluzione 3458 B (XXX) dell’Assemblea fa all’accordo in esame e per l’iscrizione dello stesso nel Registro dei trattati delle Nazioni Unite (art. 102 della Carta). Anche a prescindere dalle ipotesi di invalidità e di nullità che sono state avanzate a vario titolo, non si può ammettere che la Spagna abbia potuto trasmettere al Marocco ed alla Mauritania un diritto, quale la sovranità, che non le spettava; è lo stesso Accordo in questione, oltre tutto, a parlare non di sovranità, ma di semplice “amministrazione”.

Infatti, il 10 dicembre del 1975, l’Assemblea generale si era pronunciata con due risoluzioni, la 3458 A (XXX) e la 3458 B (XXX)[63], che, seppure piuttosto contraddittorie, coincidono nel riaffermare il diritto del popolo Sahrawi all’autodeterminazione. Nella prima delle risoluzioni citate, il riferimento è principalmente all’azione che la Spagna, come potenza amministratrice, può compiere per concretizzare il diritto all’autodeterminazione, sotto gli auspici delle Nazioni Unite; nella seconda, invece, si legittima, in qualche modo, l’occupazione del territorio e l’amministrazione temporanea creata dagli Accordi di Madrid, alla quale si affida il compito di condurre la popolazione Sahrawi all’autodeterminazione. L’approvazione di questa ultima risoluzione, rappresenta per alcuni autori[64], un’inversione nella posizione dell’Assemblea generale rispetto alla fermezza con la quale si era espressa fino a quel momento sul diritto all’indipendenza del Sahara occidentale (e sulle forma in cui questo diritto avrebbe dovuto essere esercitato), aprendo la strada ad una politica più ambigua. Affermare, da una parte, il diritto del popolo Sahrawi all’autodeterminazione e, dall’altra, affidare alle Potenze che ne hanno rivendicato e occupato il territorio la concreta realizzazione, fu, secondo le posizioni più critiche[65], l’ammissione implicita che l’Organizzazione non era capace di affrontare il conflitto secondo parametri giuridici.

In questo clima ambiguo, interviene, per esplicita richiesta dell’Assemblea generale, l’Organizzazione per l’Unità africana; è il tentativo di affidare la questione all’organizzazione regionale interessata, alla luce delle previsioni del cap. VIII della Carta.

Gli atti dell’Assemblea generale che rilevano dal ’75 al ’79 sono due risoluzioni del dicembre ’78, la 33/31 A e la 33/31 B, che, per certi aspetti ripropongono la contraddizione precedente, ed, in particolare, la risoluzione 34/37 del novembre 1979. Con questa ultima risoluzione sembra avviarsi la collaborazione tra l’ONU e l’OUA e chiarirsi la posizione sul conflitto delle due organizzazioni, che “deplorano profondamente”[66] l’occupazione; inoltre, l’Assemblea generale prende nota dell’Accordo di pace adottato ad Algeri il 10 agosto 1979, tra Mauritania, che esce così dal conflitto abbandonando il territorio occupato, e Fronte Polisario, riconosciuto, per la prima volta, come ufficiale “rappresentante del popolo Sahrawi”[67]. Questa risoluzione servirà da modello per quelle successive che in forma quasi ripetitiva l’Assemblea generale andrà approvando di anno in anno, mentre sarà l’OUA, il soggetto principale al quale verrà affidata l’iniziativa del processo di decolonizzazione del territorio[68].

A questo punto, per sfuggire al rischio di una trattazione eccessivamente vincolata allo sviluppo cronologico della questione, procederemo prestando attenzione soprattutto al ruolo svolto dal Segretario generale, che, a conferma di quanto affermato a livello teorico, ha svolto una funzione determinante in tutto il processo.

 

 Il contributo di Perez De Cuellar: il piano di pace

 

Alcuni autori rintracciano già nella fase appena descritta una prova di incapacità delle Nazioni Unite, dimostrata, tanto, nel prevenire l’occupazione marocchina, quanto, nell’inadeguatezza della reazione assunta di fronte alla stessa occupazione[69]. Di fronte ad una situazione di conflitto armato, come è quella che si prospetta nel Sahara occidentale a questo punto, gli interventi di prevenzione attuabili restano quelli atti ad evitare l’escalation delle ostilità, mentre l’iniziativa centrale da condurre è quella tesa a proporre alle parti una via effettivamente percorribile per porre fine alla controversia che sta alla base del conflitto. É in virtù di questa consapevolezza che gli sforzi congiunti dell’ONU, in particolare del Segretario generale, e dell’OUA, dal 1985 in poi, dopo dieci anni di relativo silenzio[70] e del perpetuarsi di occupazione e scontri armati, si concentrano sulla questione del referendum, indicato, già nel 1974, come lo strumento giuridicamente più valido per consentire al popolo Sahrawi di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione[71].

La risoluzione con cui il Consiglio ripropone la sua attenzione sulla questione del Sahara occidentale è la risoluzione 621 del 1988, sollecitata dalla manifestazione di volontà del Regno marocchino di rendersi disponibile all'organizzazione del referendum e con la quale, per la prima volta, il Consiglio di sicurezza autorizza il Segretario generale alla nomina di un rappresentante speciale[72], assistito da un “gruppo di appoggio”, con “responsabilità unica ed esclusiva su tutte le questioni relative al referendum, alla sua organizzazione ed alla sua realizzazione”[73]. La stessa risoluzione incarica il Segretario generale di elaborare un rapporto “sulla celebrazione del referendum di autodeterminazione del popolo Sahrawi e sugli strumenti necessari per assicurare l’organizzazione e la supervisione del medesimo da parte delle Nazioni Unite, in cooperazione con l’OUA”. Esiste, quindi, anche se ancora in fase iniziale, la coscienza e la necessità da parte del Consiglio di creare un organismo capace di portare a compimento il referendum sull’autodeterminazione[74].

Il documento decisivo per la creazione della Missione delle Nazioni Unite per il referendum di autodeterminazione (MINURSO) è il progetto elaborato, un paio di anni più tardi, dal Segretario generale, Javier Perez de Cuellar, e approvato dal Consiglio di sicurezza il 27 giugno 1990. Gli aspetti fondanti del suddetto progetto, che resteranno pressoché una costante dei piani successivi, prevedono: la possibilità per il popolo Sahrawi di scegliere tra l’indipendenza e l’integrazione al Marocco; l’utilizzo, come base delle liste elettorali, del censimento realizzato dalle autorità spagnole, arricchito da un “aggiornamento demografico” (questa espressione sarà oggetto di diverse controversie  interpretative nel corso degli anni)[75]; la riduzione delle truppe marocchine e Sahrawi presenti nella regione; lo stabilimento di forze ONU incaricate di mantenere l’ordine e la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale[76], responsabile di tutte le questioni relative al referendum (assistito, in questo compito, dalla MINURSO)[77]. Rileva anche il piano di applicazione elaborato dal Segretario generale, che conferma i principali aspetti del piano di regolamento aggiungendo nuove importanti competenze delle Nazioni Unite nella gestione del processo e chiarisce il rapporto intercorrente tra il Segretario stesso, incaricato di indicare i termini di regolamento, ed il rappresentante speciale, incaricato, invece, della loro applicazione[78].

Per ciò che concerne le funzioni della MINURSO, il Segretario generale classifica le stesse in tre categorie, attribuite a tre diverse unità: a) l’unità civile, composta principalmente di funzionari delle Nazioni Unite e incaricata delle attività amministrative e di quelle relative ai rifugiati; b) l’unità di sicurezza, incaricata di sorvegliare il rispetto dell’ordine e della legalità nelle attività di iscrizione dei votanti e le azioni di forza della polizia locale per impedire qualsiasi possibilità di intimidazione ed ingerenza nello svolgimento dell’attività referendaria; c) l’unità militare, incaricata principalmente di vegliare sul rispetto del cessate il fuoco. La realizzazione di questa missione ONU sarà approvata all’unanimità dal Consiglio di sicurezza il 29 aprile del 1991, con risoluzione 690; in conformità con il mandato esplicito di tale risoluzione, tale Missione può essere inclusa  tra le operazioni di mantenimento della pace, considerato, soprattutto, il necessario previo consenso delle parti del conflitto, per il suo effettivo stabilimento[79].

  Il 6 settembre del 1991, il cessate il fuoco, condizione indispensabile perché la missione possa entrare in azione, entra in vigore[80]; da allora sarà fondamentalmente rispettato. É un successo rilevante dell’azione delle Nazioni Unite, riuscite quantomeno nell’azione di prevenzione dell’escalation della violenza ed in quella di creazione delle premesse indispensabili al perseguimento di un regolamento pacifico della controversia, al quale si aggiunge l’utilità, riconosciuta all’unanimità, dell’azione della MINURSO che ha “contribuito considerevolmente alla pacificazione della situazione”[81]. Eppure, nonostante il merito riconosciuto a Perez de Cuellar di aver imposto il cessate il fuoco e avviato un progetto concreto di regolamento pacifico, alcune delle iniziative intraprese nel corso del suo mandato sono state, da più parti, oggetto di critiche, soprattutto quelle proposte senza aver ricevuto il consenso di entrambe le parti coinvolte, nel caso specifico quello del Fronte Polisario[82].

É soprattutto la questione dell’identificazione del corpo elettorale al centro delle critiche[83] e quella che, più delle altre, condurrà il dialogo avviato tra le parti a vivere la situazione di stallo che ancora lo caratterizza[84]

 

 


 

  Il contributo di Boutros Ghali: verso lo smantellamento della MINURSO

 

Sebbene la nomina alla carica di Segretario generale delle Nazioni Unite di Boutros Ghali avesse suscitato nuove speranze rispetto alla possibilità che il processo uscisse dalla fase di impasse nella quale era entrato, di fatto la politica del nuovo Segretario generale non apporterà modifiche sostanziali rispetto a quella dei suoi predecessori. I suoi rapporti insisteranno sulle grandi difficoltà esistenti nel perseguimento del processo di pace, fino alla proposta di ridurre progressivamente le operazioni della MINURSO[85].

Le prime proposte del Segretario generale concernono l’esigenza di “garantire il rispetto reciproco dei diritti e delle libertà politiche, economiche, sociali e di altro tipo, indipendentemente dal risultato raggiunto dal referendum”, al fine di ridurre quantomeno la diffidenza e la distanza tra le parti[86]. Nel gennaio 1993, il Segretario generale, suggerisce, invece, tre possibili opzioni di risoluzione del conflitto: a) la continuazione e l’intensificazione delle consultazioni; b) l’applicazione immediata del piano di regolamento, potenzialmente attuabile anche senza la cooperazione di una delle parti; c) una rielaborazione del piano di risoluzione. D’altra parte, il progetto considerava anche gli aspetti militari della MINURSO segnalando che il suo mandato finiva con limitarsi, finché non fosse entrato in vigore il periodo di transizione in preparazione al referendum, alla verifica che il cessate il fuoco del settembre del 1991 fosse rispettato[87]. A questa posizione il Consiglio di sicurezza rispondeva con la risoluzione 809 (1993), con la quale segnalava la sua preoccupazione per l’atteggiamento di chiusura e divergenza assunto dalle parti nella scelta dei criteri di individuazione del corpo elettorale e si rivolgeva al Segretario generale perché esprimesse suggerimenti sull’attività svolta dalla MINURSO.

Nel giugno del 1993, si produce un cambiamento nell’atteggiamento del Fronte Polisario rispetto al piano che era stato prospettato da Perez de Cuellar: il movimento di liberazione Sahrawi decide di accettare i criteri elettorali precedentemente stabiliti[88], facilitando così l’incontro tra il rappresentante del Fronte Polisario ed il Governo marocchino, avvenuto ad El Ayun tra il 17 e il 19 luglio del 1993. Questo incontro non si rivelò eccessivamente proficuo in termini di intesa definitiva, ma rappresentò il punto di partenza per una pratica gradualmente più intensa di incontri diretti tra i rappresentanti di ambo le parti. In questo nuovo contesto si colloca l’annuncio dell’avvio dei lavori della Commissione di identificazione[89].

Risale allo stesso periodo la “proposta di compromesso”[90] rimessa alle parti da Boutros Ghali. La proposta, che recepisce piuttosto fedelmente le proposte marocchine quanto ai criteri di individuazione del corpo elettorale, è accettata senza riserve dal Marocco e in maniera condizionata[91] dal Fronte Polisario; il mancato accoglimento delle condizioni poste dal Fronte Polisario, avrebbe determinato un incremento del corpo elettorale di circa 60.000 persone, appartenenti alle famiglie di cittadini marocchini che si trovavano sul territorio nel momento in cui si svolgeva il censimento, pur non essendo Sahrawi. Il mancato accoglimento delle condizione poste dal Fronte Polisario determinerà la paralisi del processo di pace così avviato[92]. Questa interruzione si prolungherà fino alla fine del mandato di Boutros Ghali.

Il resto dell’attività svolta dal Segretario generale da questo momento in poi sarà tutta, o quasi, rivolta a suggerire lo smantellamento progressivo della MINURSO e la sospensione del processo di iscrizione ed identificazione del corpo elettorale, constatata l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti (nella nota del 10 marzo del 1994, con la quale il Segretario generale esprime questa posizione è prevista anche un’opzione che sarà ampiamente criticata[93], vale a dire la possibilità di procedere “indipendentemente dalla cooperazione di una delle due parti”)[94]. Mentre il Consiglio di sicurezza continua a pronunciarsi a favore di “un referendum libero, regolare ed imparziale” per l’autodeterminazione del territorio, il mandato della MINURSO viene prorogato di risoluzione in risoluzione[95], data la particolare rilevanza riconosciuta al ruolo che, soprattutto il personale civile della missione, può svolgere nel periodo transitorio per “prevenire qualsiasi possibilità di intimidazione o interferenza”[96] rispetto ai responsabili delle commissioni di identificazione.

Eppure, nonostante la fiducia riposta nel lavoro svolto dalla MINURSO, in una nuova nota del Segretario generale dell’8 maggio del 1996 si fa menzione nuovamente alla mancata disponibilità delle parti che non consente di portare a conclusione il processo di identificazione, che pertanto viene sospeso. Il Consiglio di sicurezza approva il 29 maggio del 1996 una risoluzione ricalcata sulla raccomandazione fatta in maggio dal Segretario generale; gli effettivi del personale militare della MINURSO sono ridotti del 20%, mentre la missione viene comunque prorogata ed il Consiglio si dichiara disponibile ad appoggiare la ripresa del processo d’identificazione degli elettori qualora le parti manifestino “la volontà politica, la cooperazione e la saggezza necessarie”[97].

Anche gli avvenimenti sinora descritti testimoniano la centralità del ruolo svolto dalle parti coinvolte, il cui consenso è imprescindibile per l’attuazione di qualsiasi intervento, seppure strumentale rispetto al piano di regolamento già approvato.

 

 Il contributo di Kofi Annan e “il metodo Baker”: l’applicazione del piano di pace

 

 

La nomina di Kofi Annan a Segretario generale delle Nazioni Unite, fornisce effettivamente nuovo impulso al processo. Nel rapporto del 27 febbraio 1997, il Segretario generale pone tre grandi questioni relative al raggiungimento della soluzione del conflitto del Sahara occidentale: il Segretario generale si chiede se sia possibile portare a compimento il piano di regolamento nella sua forma attuale, se esistano condizioni di regolamento che possano soddisfare entrambe le parti e rendere il progetto attuabile ed, infine, se siano pensabili altri strumenti con i quali la comunità internazionale possa condurre le parti verso la soluzione del conflitto che le coinvolge[98]. In risposta al secondo interrogativo, egli popone l’apertura di una negoziazione che avrebbe potuto accompagnare in parallelo il referendum ed il piano di pace precedentemente elaborato in ambito ONU. Col suo secondo rapporto, Kofi Annan modifica l’atteggiamento assunto sino ad allora dalle Nazioni Unite, prevedendo la creazione, accanto a quella del rappresentante speciale, di una nuova figura, quella dell’inviato speciale del Segretario generale per il Sahara occidentale, che avrebbe rivestito un peso rilevante nell’andamento del processo, assumendo le delicate funzioni di valutazione del piano ed elaborazione di strumenti alternativi. L’incarico fu attribuito, non a caso, a l’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, James Baker, già protagonista di altre riuscite negoziazioni. Il Segretario generale proponeva, nello stesso rapporto, una proroga del mandato della MINURSO, seppure nelle condizioni precedentemente stabilite. Le risoluzioni 1108 (maggio 1997) e 1131 (settembre 1997) del Consiglio di sicurezza confermano le suddette proposte[99].

La missione attribuita a James Baker consiste nel riesaminare la situazione, in consultazione con la parti, per valutare l’applicabilità del piano di regolamento; esaminare la possibilità di apportare delle modifiche accettabili per ambo le parti che possano accrescere la possibilità di un’attuazione più rapida del processo; ed, infine, nel caso di fallimento, suggerire altre procedure possibili. Il metodo utilizzato da Baker nel perseguimento di questi obiettivi, battezzato “metodo Baker” appunto, consiste nell’intrattenere conversazioni separate con le parti per convincerle, infine, ad accettare incontri diretti, durante i quali egli svolge le funzioni proprie di un mediatore, suggerendo termini di merito e regolamento, pur non disponendo del potere di imporre le proprie decisioni né di opporsi alla volontà manifestata dalle parti[100]. I primi incontri indiretti hanno luogo a Londra, tra l’11 e il 12 giugno 1997; Baker incontrerà in conversazioni private le delegazioni marocchina, Sahrawi, algerina e quella della Mauritania[101]. Le prime negoziazioni dirette hanno luogo a Lisbona il 23 e il 24 giugno del 1997. Il risultato ottenuto è positivo; l’accordo è raggiunto su alcune questioni concrete legate al processo di identificazione. Al nuovo incontro di Londra del 19 e 20 luglio del 1997 le parti convengono nella decisione di non presentare in fase di registrazione del corpo elettorale nessun rappresentante delle tribù contestate (H41, H61 e J51/52) eccetto gli individui già registrati nel censimento spagnolo del 1974 ed i membri diretti delle loro famiglie; è firmato, inoltre, anche un compromesso relativo ai rifugiati ed al ritiro delle truppe marocchine dal territorio. Questi accordi saranno completati a Lisbona il 29 agosto 1997: sono precisate le modalità di ritiro delle truppe della Forza armata reale (F.A.R.) e delle forze armate del Fronte Polisario, mentre viene firmato, in aggiunta, un accordo sui prigionieri di guerra ed i detenuti politici[102]

L’ultima fase delle suddette negoziazioni si tiene a Houston dal 14 al 16 settembre 1997. Gli sforzi sostenuti da James Baker e la sua capacità di mediazione conducono le parti ad accordarsi sulle condizioni di voto e su un codice di condotta “onesto”, sottoposto ad attenta e costante supervisione delle Nazioni Unite.

Il contenuto dell’Accordo di Houston, riportato nel rapporto 742 del 24 settembre 1997 del Segretario generale, consta degli aspetti seguenti: le due parti riconoscono l’autorità delle Nazioni Unite durante il periodo transitorio necessario all’organizzazione del referendum (questo periodo è compreso tra la fine dell’identificazione dei votanti ed il giorno del voto); il codice di condotta stabilito per la campagna referendaria consiste nella garanzia di un processo elettorale trasparente[103], accesso equo ai mezzi di informazione, libertà di espressione e di movimento; ritiro delle rispettive truppe militari; accordo sulla liberazione dei prigionieri di guerra, sui detenuti politici e sul rimpatrio dei rifugiati da Tindouf. Per l’identificazione dei votanti, il Marocco rinuncia a presentare una domanda collettiva, consentendo che i membri delle tribù contestate si presentino individualmente alle commissioni di identificazione, mentre il Fronte Polisario accetta le testimonianze orali davanti alla Commissione[104].

Se si può attribuire la paralisi del processo nel 1995-1996 al Fronte Polisario che rifiuta di esaminare il caso delle tribù contestate, a partire dal 1998 è in maniera evidente la parte marocchina che rallenta il processo, cercando di violare gli Accordi di Houston per la parte relativa al trattamento delle tribù contestate[105]. É una nuova dimostrazione della centralità rivestita dalle parti della controversia, alle quali è lasciato il potere di impedire l’applicazione di un progetto a sua volta oggetto di previo accordo[106].

Davanti all’impasse provocato dalle richieste marocchine, Kofi Annan decide di rivolgere un nuovo appello a James Baker, con il rapporto 775 del 18 agosto 1998. Un comunicato del 2 settembre annuncia che la commissione di identificazione ha completato il processo di identificazione dei 147.000 facenti richiesta; nel suo rapporto del 26 ottobre 1998, Kofi Annan chiede alla Commissione che si proceda con i casi oggetto di contestazione, mentre alla fine del 1998 si dichiara pronto a pubblicare le liste provvisorie degli elettori. L’opposizione marocchina impedirà la pubblicazione[107].

Infine, il rapporto del Segretario generale del 22 marzo 1999 nota che le misure proposte nell’ottobre del 1998, ed accettate dal Fronte Polisario l’11 dicembre del 1998, (identificazione dei gruppi tribali, pubblicazione simultanea delle liste provvisorie di elettori, inizio delle procedure di ricorso, ufficializzazione della presenza dell’Alto Commissario per i rifugiati) hanno ottenuto anche il consenso marocchino. In questo momento del conflitto, più che mai, risulta evidente l’importanza del ruolo svolto dal Segretario generale nello sviluppo della vicenda[108].

É l’inizio della quarta fase caratterizzata dagli ostacoli sollevati dai numerosi ricorsi, presentati soprattutto da parte marocchina[109]. Nel dicembre 1999 si conclude l’identificazione dei tre gruppi contestati, solo pochi dei quali vengono ammessi al voto (2.000 su 51.000 identificati); nuovi ricorsi vengono presentati alla MINURSO (circa 55.000, quasi  tutti da parte marocchina). Nel febbraio 2000 la situazione che si offre alle Nazioni Unite è la seguente: 131.000 ricorsi, 95% dei quali da parte del Marocco che pongono come nuovo elemento di prova “una testimonianza orale”, quella dei capi delle tribù sostenute dal Marocco[110]. Il Segretario generale è costretto ad ammettere di non essere in grado di fare previsioni circa il tempo necessario a questa operazione, poiché si tratta, di fatto, di ripetere quasi integralmente l’identificazione.

Un ultimo tentativo, con i nuovi colloqui diretti tra Marocco e Fronte Polisario a Londra nel maggio e nel giugno 2000 fallisce.


 

 Lo stato attuale della vicenda: la necessità di prevenire la ripresa delle ostilità e risolvere definitivamente la controversia nel rispetto della legalità internazionale

In questo clima, matura la volontà del Segretario generale Kofi Annan e del suo inviato speciale, James Baker, di trovare un’alternativa al piano di pace; l’ipotesi diventa ufficiale nella primavera del 2000, quando il Segretario generale chiede a Baker di esplorare questa possibilità. Il Fronte Polisario si esprime fin da subito con chiarezza contro qualsiasi alternativa, che rischierebbe di modificare i termini della questione, trasformandola da lotta per la decolonizzazione in una disputa “interna” al Marocco.

Nel corso di colloqui diretti tenuti a Berlino alla fine del settembre 2000, il Marocco si esprime per la prima volta pubblicamente per l’abbandono del piano di pace e si dichiara favorevole ad una soluzione definitiva che tenga conto della sovranità e dell’integrità territoriale del Marocco, nel quadro del processo di decentralizzazione che intende sviluppare a cominciare dalla regione del Sahara occidentale[111]. É, in altri termini, la “terza via” della quale troviamo esplicito riferimento negli ultimi rapporti del Segretario generale, come sorta di “concessione” di un’ampia autonomia al territorio del Sahara occidentale, che passerebbe così, in modo ufficiale, ad essere parte dell’integrità territoriale marocchina. E’ la “soluzione politica” proposta dal Segretario generale e ripresa dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 1349 (2001) del 3 aprile. Un altro elemento che si inserisce a chiarire il quadro di questa nuova soluzione prospettata è il fatto che nel rapporto del 24 aprile 2001 il Segretario generale definisca il Marocco “potenza amministratrice”, concetto che stravolge i dati giuridici di fatto, non avendo mai ricevuto il Marocco stesso da parte delle Nazioni Unite il potere ufficiale di amministrare il Sahara occidentale, in quanto Paese iscritto alla liste dei territori da decolonizzare[112].

A maggio Baker presenta sotto forma di “accordo-quadro” il progetto di autonomia e lo sottopone al Fronte Polisario e all’Algeria; il progetto prevede l’integrazione del Sahara occidentale nello Stato marocchino, con uno statuto d’autonomia per un periodo transitorio di 5 anni, al termine del quale lo status definitivo del Sahara occidentale dovrebbe essere sancito da un referendum al quale potranno partecipare i residenti da almeno un anno, indipendentemente dalla loro origine.

L’accordo così prospettato, e giustificato dall’impossibilità di continuare a perseguire il piano di pace precedentemente apprestato, è stato ed è oggetto di critiche profonde, soprattutto, evidentemente, da parte Sahrawi. Mentre il Marocco sostiene che la proposta si fonda sulla legalità della propria presenza sul territorio (tesi appoggiata in qualche modo dal Segretario generale, ove egli si esprime rispetto al Marocco nei termini di “potenza amministratrice”), il Fronte Polisario fa presente che quei poteri che il Governo marocchino dovrebbe concedere al Sahara occidentale sono, in realtà, esercitati illegalmente sul territorio occupato.

Nel febbraio 2002 (S/2002/178), Kofi Annan rilancia l’accordo, ponendo il Consiglio di sicurezza davanti alla scelta di quattro alternative: a) applicare il piano di pace anche senza il consenso delle parti; b) applicare l’accordo-quadro rivisto e presentato alle parti come non negoziabile; c) procedere alla spartizione del Sahara occidentale; d) effettuare il ritiro della MINURSO. IL dibattito si sposta, dunque, all’interno del Consiglio di sicurezza, mentre Baker si dichiara convinto che il consenso delle due parti sia ormai impossibile da raggiungere[113]. Il Consiglio di sicurezza, con risoluzione 1429 del luglio 2002, non si esprime per nessuna delle soluzioni prospettate; si dichiara convinto della validità del piano di pace e chiede a Baker di sottoporre qualsiasi soluzione, purché preveda il diritto all’autodeterminazione (ma non c’è più riferimento al referendum, come strumento dell’esercizio di tale diritto). Con la stessa risoluzione il Consiglio si esprime per un’ennesima proroga della MINURSO (31 gennaio 2003). Gli stessi termini si ritrovano nel rapporto 565 del 2003 del Segretario generale.

Il caso in esame è chiara testimonianza del fatto che, per il raggiungimento di una soluzione definitiva, non è sufficiente una manifestazione di volontà formale delle parti della controversia, che si mostrano disponibili a negoziare; quello richiesto alle parti è, invece, un comportamento in buona fede, la volontà effettiva di raggiungere un accordo e di procedere rapidamente all’attuazione dello stesso, astenendosi dall’invocare pretesti dilatori.

Nella situazione attuale, così prospettata, il tema della diplomazia preventiva assume risvolti complessi. Si è detto, sul piano teorico, che la “forza risolutrice” della prevenzione è la capacità di individuare la causa all’origine della controversia, sulla quale intervenire per consentire una soluzione definitiva, che nel caso del conflitto in esame può essere rintracciata nella mancata decolonizzazione e nella violazione del diritto all’autodeterminazione. É opportuno, quindi, in questo caso, chiedersi se ci si stia muovendo verso questa direzione…  (continua)

 

 


 

[1] Tesi di Laurea in Diritto Internazionale, discussa nel Luglio 2003 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” (relatore, Prof. Claudio Zanghì, correlatore, Dott. Raffele Cadin).

[2] In accordo con la definizione fornita dal Segretario generale nel 1992, nella Agenda per la Pace del 1992, frequentemente ripresa e riutilizzata, la diplomazia preventiva è “l’azione atta a prevenire il sorgere di dispute tra parti contrapposte, evitare che dispute già esistenti degenerino in conflitti e limitare l’inasprirsi di questi ultimi nel caso essi occorrano.” L’azione diplomatica più auspicabile e coerente con le sue finalità è quella diretta ad allentare le tensioni prima che esse sfocino in un conflitto o, nel caso in cui il conflitto finisse con il sorgere, diretta a contenerlo e ad intervenire sulle sue cause radicali.

[3] K. Mohsen-Finan, Sahara occidental, les enjeux d’un conflit régional, Paris, 1997. Il territorio si suddivide tra la regione di Saguia El Hamra e il Rio de Oro a Sud. La popolazione saharawi è originariamente costituita di berberi (Sanhajas e Zanatas) e arabi, i Béni Hassan, gli arabi Maqil originari dello Yemen penetrati nel Sahara occidentale nel tredicesimo secolo. Sulla storia del territorio e della popolazione la bibliografia è piuttosto ampia: B. Jaquier, L’autodétermination du Sahara espagnol, in Revue général de droit international public, 1974, p. 683 ss.; J. Mercer, Spanish Sahara, London, 1976; M. O. Hinz, Le droit à l’autodétermination du Sahara occidental, Bonn, 1978; A. Gaudio, Le dossier du Sahara occidental, Paris, 1978; J. S. Solarz, Arms for Marocco?, in Foreign Affairs, 1979, p. 278 ss.; M. Barbier, Le conflit du Sahara occidental, Paris, 1982, T. Hodges, Western Sahara, the roots of a desert war, Westport, 1983; W. Zartman, Ripe for resolution: conflict and intervention in Africa, New Haven, 1984; M. Galeazzi, La questione del Sahara occidentale. Profilo storico e documentazione, Roma, 1985; A. Gandolfi, Il Sahara occidentale, Napoli, 1985; M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, Paris, 1996 .

[4] E. H. Riedel, Confrontation in Western Sahara, in the light of the of the International Court of justice of 16 October 1975, in German yearbook of international law, 1976, p. 405 ss., in specie pp. 408-410. La storia della presenza spagnola nel territorio può essere suddivisa in tre periodi: la “scoperta” del territorio, risalente al 1385; il graduale consolidamento di questa presenza (1884-1934) e la totale occupazione (1934-1976).

[5] R. Razette, Le Sahara occidental et les frontières marocaines, Paris, 1975, pp. 21-33. J. Soroeta Liceras, El conficto del Sahara occidental, reflejo de las conrradicciones y carencias del Derecho internacional, Bilbao, 2001, pp. 33-34, sostiene che la motivazione principale che spinse i rappresentanti saharawi a stipulare questo accordo di commercio, mutua protezione e di assistenza con la Spagna, va ricercata soprattutto nel timore suscitato a questa popolazione dall’avanzata francese, le cui truppe si muovevano dal Senegal verso il Nord e dall’Algeria verso il Sud-Est, nonché la crisi commerciale del periodo, dovuta sempre alla presenza francese che aveva monopolizzato alcune rotte commerciali, precedentemente percorse dai saharawi.

[6] A. Gaudio, Le dossier du Sahara occidental, cit., pp. 108-113. Il trattato di Parigi del 27 giugno 1900 fissa le frontiere meridionali e orientali del Rio de Oro; la convenzione di Parigi del 3 ottobre 1904 fissa la frontiera settentrionale che include il Saguiet El Hamra e la zona di Tarfaya nei possedimenti spagnoli ed infine, la Convenzione di Madrid del 27 novembre 1912 conferma le frontiere precedentemente definite.

[7] M. Barbier, Le conflit du Sahara occidental, cit., p. 44.

[8] J. F. Prevost, Observation sur l’avis consultatif , cit., p. 833. L’organizzazione interna è ricalcata su quella della madre-patria ; con decreto dell’11 maggio 1967 viene creata un’ “Assemblea generale del popolo saharawi” o “Giema’a”.

[9] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 36. In realtà l’intenzione della Spagna era quella di non considerare il Sahara spagnolo alla stregua di un territorio non autonomo, bensì come “provincia spagnola”.

[10] C. Brenneisen, Les ressources exploitables du sahara occidental, in E. Martinoli (a cura di), Paris, 1998, pp. 25-39. Questo territorio totalmente desertico presenta, infatti, delle ricchezze considerevoli; le risorse maggiormente sfruttabili sono fosfati, ferro, uranio, titanio e pietre preziose; a questo si aggiunge la presenza di considerevoli quantità di idrocarburi (petrolio e metano) e di manganese. Il Sahara occidentale sarebbe la seconda riserva di fosfati al mondo dopo gli stati Uniti (concentrati soprattutto nei giacimenti di Bu Craa). Infine, le acque territoriali del Sahara occidentale si classificano tra le zone di pesca più ricche del mondo.

[11] S. Pallarès, P. Canet, Sàhara al cor, Valencia, 1999, p. 38. La manifestazione più autentica del patriottismo saharawi si espresse durante la guerra del 1957-58 contro la presenza coloniale spagnola, nonostante la ridotta presenza politica nel movimento di liberazione e le ingerenze espansionistiche marocchine. Un elemento che conferma il peso crescente della lotta di liberazione è lo sforzo congiunto di Spagna, Francia e Marocco per soffocare il movimento dei saharawi attraverso l’operazione Ouragan (Uragano), nel corso della quale aeroplani francesi e spagnoli e gli eserciti dei tre paesi si coalizzarono per sferrare una controffensiva contro i saharawi, la Mauritania e l’Algeria. A partire dagli inizi degli anni ’60 riprende la riorganizzazione della forza patriottica nelle città e tra gli operai, concretizzatasi nella formazione di un’organizzazione politica indipendentista (clandestina). Senza il ricorso alle armi, l’azione della nuova organizzazione comincerà a manifestarsi attraverso gli scioperi dei lavoratori contro l’amministrazione coloniale ed i suoi rappresentanti e rivendicazioni studentesche a carattere politico. La repressione del movimento clandestino da parte delle forze di sicurezza spagnole ebbe inizio alla fine degli anni ’60. Un nuovo impulso alla protesta sarà dato dalla risoluzione 1514 dell’Assemblea generale, con la quale si chiedeva la decolonizzazione del territorio; una serie di manifestazioni di piazza furono organizzate El Aayun, Dakla e Smara, per chiedere l’avvio del processo di decolonizzazione. Sottoposto a dura repressione, il movimento si riorganizzò nel 1971-1972, trasformandosi in un’organizzazione armata, chiamata Fronte popolare per la liberazione di Saguia el hamra e Rio de Oro (Fronte Polisario), dopo il congresso costituente del 1973. Negli stessi anni si presentarono sulla scena internazionale altri movimenti, spesso appoggiati e mantenuti dalla Spagna e dal Marocco per diffondere tra l’opinione pubblica un’immagine falsificata della situazione del Sahara occidentale; si tratta del Morehob, il movimento rivoluzionario degli uomini blu, nato nel 1972 in Marocco, con il fine di liberare il Sahara e i presidi spagnoli di Ceuta e Melilla, ma finito a sostenere le rivendicazioni territoriali marocchine sul Sahara. Nel 1975 si comincia invece a parlare del P.U.N., partito dell’unione nazionale saharawi, lanciato da Madrid in Europa e nei paesi arabi; in Sahara esso raggruppa qualche notabile, alcuni membri della Giema’a, spesso reclutati per convenienza; infine l’autore fa menzione al F.L.U., fronte di liberazione e d’unità, costituito da militari marocchini.

[12] F. Villar, El proceso de autodeterminacion del Sahara occidental, Valencia, 1982, p. 49.

[13] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 44. Tra queste l’autore distingue la risoluzione 2711 (XXV) del 14 dicembre del 1970, con la quale l’Assemblea, da una parte, legittima l’uso della forza da parte dei popoli sottomessi a dominazione coloniale nella loro lotta di indipendenza, dall’altra, nello specifico, si occupa degli interessi economici stranieri in gioco nel Sahara occidentale e la risoluzione 2983 (XXVII), con la quale l’Assemblea appoggia con forza ancora maggiore la lotta politica del popolo saharawi per l’autodeterminazione.

[14] General assembly, U. N., Resolution 2229 (XXI), 20 dicembre del 1966, par. 4-5.

[15] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 45.

 

[16] T. De Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999. L’enjeu du référendum d’autodétermination, Paris, 2000, p. 181.

[17] B. Boutros Ghali, An Agenda for peace, cit., par. 20.

[18] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 45.

[19] La bibliografia sull’argomento è piuttosto vasta: T. Eagleton, Self determination in the UN, in American Journal of international law, 1953, p. 592 ss.; F. Vismara, le Nazioni Unite per i popoli indipendenti e la decolonizzazione, Padova, 1966; A. Martine, Le Comité de docolonisatione et le droit international, in Revue giuridique de droit international publique, 1970, p. 357 ss.; R. Emerson, Self-determination, in American journal of international law, 1971, p. 459 ss.;  M. Finger, A new approach to colonial problems at the United Nations, in International orgnisation, 1972, p. 143 ss.; A. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Bruxelles, 1973, p. 105 ss.; A. R. Sureda, The evolution of the right of self-determination. A study of UN practice, Leiden, 1973; G. Guarino, Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale, Milano, 1984; F. Lattanzi, Autodeterminazione dei popoli, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II, 1984, p. 4 ss.; G. Arangio-Ruiz, Autodeterminazione (diritto dei popoli alla), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol IV, 1988; A. Cassese, Self-determination of peoples, A legal rappraisal, Cambridge, 1995.

[20] B. Conforti, Le Nazioni Unite, cit., pp. 245-246, nota che, l’art. 73 della Carta, che può considerarsi come abrogato, si limitava a richiedere alle potenze coloniali di promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo delle popolazioni sottoposte a dominio coloniale, di proteggere queste ultime contro gli abusi e di favorirne l’autogoverno. Assai ridotta risultava la competenza dell’ONU a controllare che ciò venisse realizzato. L’unica disposizione invocabile in materia era quella dell’art. 10 della Carta, secondo cui l’Assemblea può discutere e fare raccomandazioni “su qualsiasi questione ed argomento che rientri nei fini del presente Statuto”. Finché non si affermò il principio che per le questioni relative ai territori coloniali non si potesse opporre il limite del dominio interno, assai spesso questa competenza della Corte fu limitata dal ricorso all’art. 2, paragrafo 7, alle questioni di carattere generale, escludendo quindi quelle relative alla situazioni i singoli territori non autonomi.

[21] B. Conforti, Le Nazioni Unite, cit., p. 246.

[22] B. Jaquier, L’autodétermination du Sahara espagnol, cit., p. 696.

[23] Il potere dell’Assemblea incontra, comunque, dei limiti nelle aspirazioni della popolazione locale e nel principio dell’integrità territoriale, in base al quale occorre tenere conto dei legami storico-geografici tra i territori da decolonizzare ed uno Stato contiguo. M. Iovane, Le Falkand/Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione, in N. Ronzitti (a cura di), La questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale, Milano, 1984, p. 108 ss., afferma, a riguardo, che in questi casi, escludendo che l’Assemblea abbia il potere di trasferire il territorio dalla potenza detentrice allo Stato contiguo , possa però pretendere che questi Stati concordino tra loro una soluzione orientata verso la decolonizzazione.

[24] B. Conforti, Le Nazioni Unite, cit., p. 246.

[25] S. S. Tulsion, Les crimes du Maroc contre l’humanité, in Actes du colloque international des juristes tenu à l’Assemblée Nationale, Les fondaments juridiques et institutionnels de la Republique Arabe Saharaoui Démocratique, Paris, 20-21 ottobre 1984, p. 87

[26] B. Conforti, Le Nazioni Unite, cit., p. 248.

[27] Numerose sono le risoluzioni dell’Assemblea generale  che erano già intervenute fino a quel momento ad affermare questo principio: la risoluzione 2126 del 30 dicembre 1966 che afferma “le droit inaliénable des tous les peuples coloniaux à disposer d’eux mêmes, à la liberté et à l’indépendance”. Questa disposizione è ripresa nella risoluzioni 2621 del 1970, in cui è contenuto il Programma d’azione per l’applicazione integrale della Dichiarazione sul riconoscimento dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali; la risoluzione 2627 del 1970 e la Dichiarazione in occasione del 25° anniversario dell’ONU, la risoluzione 2265 (XXV) del 24 ottobre 1970 contenente una dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. Relative al caso specifico  sono le risoluzioni 2229, 2354, 2428, 2591, 2711, 2983, 3162. Questi testi utilizzano tutti pressoché la stessa formula che tende a divenire una disposizione-tipo: “...l’organisation du référendum qui sera tenu sous le auspices de l’Organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination”.

[28] Sul parere si veda M. Flory, L’avis de la C.I.J. sur le Sahara occidental, in Annuaire français de droit international, 1975, p. 253 ss.; J. Chappez, L’avis consultatif de la Court international de justice du 16 octobre 1975 dans l’affaire du Sahara occidental, in Revue générale de droit international public, 1976, p. 132 ss.; E. H. Riedel, Confrontation in Western Sahara, cit.; J. F. Prevost, Observation sur l’avis consultatif de la Cour de justice relatif au Sahara occidental (terra nullius et autodétermination), in Journal de droit international, 1976, p. 831 ss.; Shaw, The Western Sahara case, in British yearbook of international law, 1978, p. 119 ss.; Okere, The western Sahara case, in International and comparative law quarterly, 1979, p. 296 ss.; M. W. Janis, The international Court of justice: advisory opinion on the Western Sahara, in Harvard International law journal, 1976, p. 609 ss.

[29] J. F. Prevost, Observation sur l’avis consultatif, cit., p. 834, afferma che attualmente può essere considerata terra nullius “ce qui n’est pas soumis au principe directeur agençant la societé internationale”. Di fatto, questa nozione ha dato, però, luogo a definizioni ed interpretazioni assai diverse. Lo stesso autore fa un breve excursus sulle evoluzioni storiche del significato giuridico del termine. Sullo stesso argomento si veda anche C. Salomon, De l'’ccupation des territoires sans maître, Paris, 1889.

[30] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 95, ricorda che la Corte, prima di affrontare le questioni di merito si trovò ad affrontare due importanti questioni procedurali, che qui tralasceremo, attinenti alla nomina dei giudici ad hoc ed alla sua competenza ad esprimersi sulla questione.

[31] E. H. Riedel, Confrontation in Western Sahara, cit., p. 419.

[32] J. F. Prévost, Observations sur l’avis consultatif, cit., p. 838 ss., rileva come, in passato, il fatto di considerare la presenza di uno Stato sovrano su un territorio come il criterio distintivo dell’appartenenza o meno di quel territorio a qualcuno, senza riconoscere altrettanto valore a forme diverse di organizzazione umana, sia stato a lungo il modo di giustificare giuridicamente la colonizzazione occidentale.

[33] F. Marcelli, La condizione giuridica internazionale del Fronte Polisario, in Rivista di diritto internazionale, 1989, p. 282 ss, in specie p. 283.

[34] C.I.J., par. 150-152, in Dipartimento di affari politici U.N., Décolonisation, New York, ottobre 1980, p. 30. Tuttavia,  la Corte riconosceva che “le nomadisme de la grande majorité des habitants du Sahara occidental avait donné naissance à certains liens de caractère juridique entre les tribus du territoire et celles des régions...qui se trouvent maintenant à l’intérieur des frontières islamique de Mauritanie”. Inoltre, la Corte ravvisava la presenza di “liens juridique d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental [...] En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’un part, le Royame du Maroc ou l’ensemble Mauritanien d’autre part”.

[35] M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, Paris, 1996, pp. 50-51.

[36] I.C.J. Reports 1975, 36, par. 162. 

[37] B. Jaquier, L’autodétermination du Sahara éspagnol, cit., p. 696.

[38] Questa possibilità è prevista, dalla Risoluzione 1514 (XV), come una delle possibili strade verso la decolonizzazione, accanto alla creazione di uno Stato sovrano e alla libera associazione con uno stato indipendente.

[39] Si vedano a questo riguardo i principi VII e IX della risoluzione 1541 dall’Assemblea generale. Il principio IX, al punto b) afferma: « l’intégration doit résulter du désir librement exprimé des population du territoire pleinement conscientes du changement de leur statut [...] L’Organisation des Nations Unies pourra, quand elle le jugera nécessaire, contrôler l’application de ces méthodes ».

[40] J. F. Prevost, Observation sur l’avis consultatif, cit., p. 860.

[41] A partire dal 1963, il Comitato per la decolonizzazione, aveva  già convocato il Marocco e la Mauritania sul problema del Sahara occidentale. Il dibattito all’ONU si è aperto a partire dal 1964 e, da allora, le risoluzioni dell’Assemblea generale si sono succedute pronunciandosi costantemente in favore dell’autodeterminazione; anche l’OUA si era pronunciata, a sua volta, riconoscendo tale diritto (per esempio nel corso della riunione della Commissione politica ad Addis Abeba nell’ottobre del 1966).

[42] J. F. Prevost, Observation sur l’avis consultatif, cit., p. 851.

[43] E. H. Riedel, Confrontation in Western Sahara, cit., p. 436. La marcia, alla quale ci si riferisce con il nome di marcia verde, coinvolse circa 350.000 marocchini, interpellati da Hassan II. In proposito, vedi G. Joffe, The conflict in the Western Sahara in O. Furley (a cura di), Conflict in Africa, London, 1995, p.122; A. Gaudio, Le dossier du Sahara occidental, Paris, 1978, p. 272 ss.

[44] R Daoudi, Article 35, in J. Cot, A. Pellet (a cura di), La Charte des Nations Unies, cit., p. 593, nota che questa è una delle rare occasioni in cui uno Stato si rivolge al Consiglio di sicurezza sulla base dell’art. 35 della Carta.

[45] J. S. Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 129.

[46] Lettera inviata il 18 ottobre del 1975 al Consiglio di sicurezza dal rappresentante del governo spagnolo, De Pinies.

[47] A. Cassese, Article 1, paragraphe 2, in J. Cot, A. Pellet (a cura di), La Charte des Nations Unies, cit., p. 51. In questo caso, così come in quello di Timor Est, le Nazioni Unite hanno scelto la strada della “sagesse” e della “modération”,  consigliando “ des négociations directes entre les parties intéressées dans le dessein d’aboutir à une solution qui respecte les exigences  des peuples intéressés et qui tienne en même temps compte des intérêts des Etats impliqués”. Un giudizio diverso offre J. S. Liceras, El conflcto del Sahara occidental, cit., p. 130, che afferma che, piuttosto che di saggezza e moderazione, si debba parlare in questo caso di azione inadeguata di fronte all’atteggiamento prepotente delle potenze regionali in questione (rispettivamente Marocco e Indonesia).

[48] M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, Paris, 1996, p. 56.

[49] S/PV, 1853, par. 56 e 106. Per J. S. Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 139. É da escludere la possibilità per il Marocco di opporre in questo caso il limite dell’art. 2, par. 7, vale a dire quello del dominio riservato. J. Charpentier, Article 2, paragraphe 3, in J. Cot, A. Pellet (a cura di), La Charte des Nations Unies, cit., p. 109, afferma che per i territori non autonomi, avviati verso il processo di decolonizzazione, il carattere internazionale della questione è indiscutibile.

[50] Sono le parole di commento espresse dalla Spagna sul testo definitivo della risoluzione.

[51] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 331. Per l’autore quello della marcia verde è indubbiamente un atto configurabile come violazione dell’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite e l’occupazione da parte del Marocco del territorio abbandonato dalla Mauritania, nell’esercizio di un preteso “diritto di ritrazione”, costituisce una prova in più di tale violazione.

[52] Si tratta della risoluzione sulla definizione del concetto di aggressione adottata dall’Assemblea generale il 14 dicembre del 1974. Sull’argomento, si veda P. Rambaud, La définition de l’agression par l’ONU, in Revue giuridique de droit international publique, 1976, Vol. II, p. 835 ss.; J. Zourek, “la définition de l’agression et le droit international. Développements récents de la question, in Annuaire français de droit international, 1974, p. 9 ss.; J. S. Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 136, rileva che i primi tre articoli della suddetta dichiarazione sembrano indicare nella forma di “azione armata” un criterio necessario perché si possa parlare di aggressione. L’autore afferma che, con un’interpretazione più ampia dei principi della suddetta dichiarazione anche atti “pacifici” come la marcia verde, potrebbero essere considerati forme di aggressione, qualora ottengano lo stesso risultato di un’iniziativa armata, vale a dire impedire che il diritto all’autodeterminazione possa essere esercitato. A questo proposito, J. A. Gonzalez Vega, Conflictos territotiales y uso de la fuerza (un estudio de la practica internacional a la luz del conflicto Iran-Irak), Madrid, 1999, p. 239, afferma che risulta piuttosto evidente la possibilità del Marocco di evitare un’azione tale da poter essere considerata una violazione del divieto dell’uso della forza, data la possibilità di ottenere lo stesso risultato attraverso un intervento pacifico, quale appunto la marcia verde. É chiaro, infatti che, essendo all’epoca il Sahara occidentale territorio sotto dominazione coloniale e non disponendo, conseguentemente, di un proprio esercito capace di fronteggiare “l’invasione pacifica”, il carattere pacifico della marcia prevalse nella sicurezza che, non presentandosi alcuna resistenza, neanche da parte del governo spagnolo, questa sarebbe stata sufficiente per effettuare l’occupazione del territorio. La stessa interpretazione è fornita da A. Byman, The march on the spanish Sahara: a test of international law, in Denver journal of international law and policy, 1976, p. 76 ss., in specie p. 121 ss; l’autore afferma che l’espressione “forza armata” esprime più un indicatore del grado dell’aggressione piuttosto che una condizione necessaria, considerata anche la natura piuttosto generica della risoluzione 3314 dell’Assemblea, che all’art. 4 segnala che l’elencazione degli atti di aggressione fornita non è esaustiva e che, pertanto, il Consiglio potrà individuare altri casi di aggressione in relazione alle disposizioni della Carta.

[53] A. Cassese, Le droit international et la question de l’assistance aux mouvements de libération nationale, in Revue belge de droit international, 1986, pp. 308 ss, in specie p. 326.

[54] Per una ricostruzione esaustiva degli avvenimenti intercorsi fra la pubblicazione del parere della Corte e l’invasione congiunta marocco-mauritana vedi T .M. Franck, The stealing of the Sahara, in American Journal of international law, 1976, p. 694 ss. All’arrivo dei marocchini, gran parte del popolo saharawi, soprattutto donne, bambini e anziani, si ritirò in campi profughi organizzati in territio algerino, nella zona desertica vicino a Tindouf. Questi accampamenti sono ancora presenti e i profughi saharawi affrontano, in un territorio piuttosto inospitale, condizioni di vita assai difficili.

[55] Per il testo si faccia riferimento alla “Declaration de principios entre Espaňa, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara occidental”, Madrid, 14 novembre 1975, United Nations treaty series, vol. 988, n. 14450, 1975, pp. 257-260.

[56] F. Marcelli, La condizione giuridica internazionale del Fronte Polisario, cit., p. 284. La Giam’a è un organo di rappresentanza della popolazione saharawi creato per iniziativa spagnola con decreto dell’11 maggio 1967, e costituito dai capi e dai notabili delle varie comunità, che, pur agendo nel quadro del sistema istituzionale coloniale, non era privo di elementi di rappresentatività. Le prime ed ultime elezioni della Giama’a si svolsero nel febbraio del 1971; nel luglio del 1974 la Giama’a approvò il progetto di nuovo Statuto, da cui il Sahara occidentale era  definito “territorio amministrato” dalla Spagna e non più “territorio sotto sovranità spagnola”.

[57] X. Fernandez Pons, S. R. Carranza Förster, La cuestión del Sahara occidental ante la organización de las Naciones Unidas, Madrid, 1999, p. 28. Il 28 novembre 1975, il popolo saharawi, non soddisfatto dell’accordo – del quale parla in termini di “atto di aggressione e di brigantaggio” – esautorò la Giama’a dei suoi poteri di rappresentanza, dichiarando che il Fronte Polisario (Fronte popolare per la liberazione di Sakiet el Hamra e Río de Oro) fosse l’unica autorità legittima del popolo Saharawi (questa decisione figura nell’Accordo Guelta del 28 novembre del 1975, firmato da sessantasette membri della Giema’a, tre membri saharawi delle Cortes spagnole e più di sessanta Notabili delle tribù Saharawi).

[58] Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio del 1976, il Fronte Polisario proclama La Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD), anche al fine di colmare il vuoto giuridico e istituzionale creato con la ritirata della Spagna dal territorio. Attraverso questa iniziativa il consiglio nazionale ed il Fronte Polisario intendono affermare la sovranità esclusiva del popolo saharawi sul Sahara occidentale e negare la validità degli accordi di Madrid. La RASD sarà riconosciuta da alcuni Stati (Madagascar, Burundi, Algeria) a partire dal febbraio del 1976 e ammessa ufficialmente all’OUA nel 1982.

[59] Sull’argomento alcuni autori T. Hodges, The roots of a desert war, Connecticut, 1983, p. 224; J. Soroeta Liceras, El conflcito del Sahara occidental, cit., p. 141, chiariscono quale sia stata la contropartita richiesta e ottenuta dalla Spagna in termini economici in cambio dell’abbandono del territorio. Oltre a recuperare una parte dei profitti degli investimenti realizzati sulle miniere di fosfati di Bu Craa e ottenere il 35 % dello sfruttamento successivo che sarebbe stato realizzato dal governo marocchino, il Marocco si rendeva disponibile a rinunciare alle sue rivendicazioni sul resto dei territori africani amministrati dalla Spagna (Ceuta, Melilla, Isole Canarie, ecc.), finché il governo spagnolo avesse recuperato Gibilterra. In realtà, il valore reale della contropartita è poi messo in dubbio dagli stessi autori, dato che le compagnie di sfruttamento dei giacimenti di fatto subirono delle perdite a causa del conflitto, e che non risulta, inoltre, la presenza di alcun impegno scritto da parte del Marocco sulla rinuncia alle rivendicazioni territoriali.

[60] X. Fernandez Pons, S. R. Carranza Förster, La cuestión del Sahara occidental, cit., p. 27. J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 141, fa presenti le principali ragioni di dissenso suscitate dall’accordo, espresse dal governo algerino al Segretario generale, per le sue contraddizioni in termini di rispetto del diritto internazionale. Innanzitutto, la Spagna come potenza colonizzatrice non può trasferire le sue responsabilità amministrative ad altri soggetti che non siano il popolo decolonizzato o le Nazioni Unite; inoltre, se l’accordo pretende di essere l’attuazione dell’art. 3 della Carta, come accordo tra le parti coinvolte, avrebbe dovuto riguardare Marocco, popolo saharawi e Nazioni Unite, considerato il dettato delle risoluzioni 377, 379 e 380 del 1975 del Consiglio di sicurezza.

[61] N. Ronzitti, Trattati contrari a norme imperative, in Studi in onore di G. Sperduti. Fonti internazionali e rapporti fra ordinamenti. L’individuo nel diritto internazionale, Milano, 1984, p. 224 ss. J. Gonzales Campos, Los acuerdos nulos de Madrid, El País, 18 settembre 1977;). Nello stesso senso, anche M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, Paris, 1996, p. 61, che riporta le parole di dissenso sull’accordo espresse da il presidente del Comitato di decolonizzazione, Salim Ahmed Salim, pronunciate il 24 novembre 1975: “Cet accord n’est pas conforme aux décisions et résolutions pertinentes de l’ONU. Les droit du peuple du Sahara espagnol y sont manifestement subordonnés aux revendicationes territotiales de certianes des son voisins”.

[62] M. Fougerouse, Le Maroc: vocations et realites, Paris, 1987, p. 90; P. R. Triedebeogo, Le droit des peuples à l’autodétermination et son application au Sahara occidental, Ginevra, 1988, p. 34, in J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 149.

[63] J. Soroeta Liceras, El conflito del sahara occidental, cit., pp. 144. L’autore nota, che per la difficoltà dell’Assemblea generale di conciliare posizioni assai diverse al suo interno circa la decolonizzazione e la libera determinazione dei popoli colonizzati, non sono rare, negli anni ’60, le risoluzioni a cui ci si riferisce con lo stesso numero, ma associate a lettere diverse. 

[64] T .M. Franck, The stealing of the Sahara, cit., p. 717. Dello stesso avviso è J. Soroeta Liceras, El conflicto del sahara occidental, cit., p. 145.

[65] T .M. Franck, The stealing of the Sahara, cit., p. 717. Dello stesso avviso è E. H. Riedel, Confrontation in Western Sahara, cit., p. 437.

[66] Par. 5 della risoluzione dell’Assemblea generale 34/37, approvata il 21 novembre del 1979.

[67] Par. 7 della Risoluzione 34/37. L’Assemblea si era rivolta al Fronte Polisario precedentemente per apprezzare la sua decisione di avviare un “cessate il fuoco” unilaterale sul fronte Sud (luglio 1978).

[68] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., pp. 145-146.

[69] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 331.

[70] Le attività diplomatiche condotte in questo periodo si riducono ad una serie di lettere inviate al presidente del Consiglio di sicurezza dai rappresentati delle delegazioni dei paesi interessati, Mauritania, Marocco, Algeria, Libia, Francia, in relazione agli incidenti provocati durante la guerra. In questo periodo, una data decisiva, a proposito del referendum, è il 26 giugno del 1981, data in cui il re del Marocco Hassan II fa presente all’OUA la sua volontà di organizzare il referendum di autodeterminazione, che sarebbe stato affidato all’organizzazione regionale. Gli anni ’80, sarebbero dovuti essere quelli del referendum, ma per la guerra e l’incapacità manifestata dall’OUA, si riprenderà a parlare di referendum nel 1988, sotto l’egida dell’ONU.

[71] M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, cit., p. 192, rileva che già la Spagna nel 1974 aveva avviato il processo di decolonizzazione e autodeterminazione della popolazione, attraverso la via del referendum. In questa prospettiva cominciava ad essere organizzato il censimento.

[72] Questo incarico sarà occupato da H. Gros Espiell, nominato da Perez de Cuellar il 19 ottobre del 1988, Thomas Manz, nominato dallo stesso Segretario generale (19 gennaio 1990), Yaqub-Khan, nominato da Boutros Ghali il 23 marzo del 1992, Charles F. Dunbar, nominato da Kofi Annan il 30 dicembre del 1997 e William Eagleton, nominato sempre da Kofi Annan, il 18 maggio del 1999.

[73] S/PV.2826, del 20 settembre 1988.

[74] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 253.

[75] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, l’enjeu du référendum d’autodétermination, Paris, 2000, p. 24.

[76] Nello specifico, le funzioni del rappresentante speciale prevedevano, oltre alla direzione della MINURSO, le iniziative per consentire la liberazione dei prigionieri politici, la designazione dei punti di accesso dei rifugiati saharawi che rientrano nel territorio per partecipare al referendum, la determinazione della data di inizio della campagna di referendum, il mantenimento  dell’ordine pubblico durante il periodo di transizione, la guida della commissione di identificazione.

[77] Département de l’information, U. N., Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, New York, 30 giugno 1997.

[78] S/722464, par. 9.

[79] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 259.

[80] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 245. Del cessate il fuoco fa menzione la risoluzione 46/67 dell’Assemblea generale.

[81] S/23299, par. 6.

[82] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., pp. 25-26. Un primo avvenimento che mise in discussione l’operato ONU di quegli anni furono le dimissioni, nel gennaio del 1992, dello svizzero Johannes Manz, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale. Intanto, nel dicembre del 1991, anche il Presidente della commissione d’identificazione Frank Ruddy, statunitense, aveva presentato le su dimissioni al Segretario generale, rimproverandolo di aver preso le parti del Marocco.

[83] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., pp. 26-27, nota che l’iniziativa di Perez De Cuellar criticata fu quella di non considerare più il censimento fatto dalle autorità spagnole nel 1974 come unico criterio di identificazione dei votanti. Nel suo rapporto del 18 giugno del 1990 egli suggerisce cinque criteri (non cumulativi) grazie ai quali la MINURSO avrebbe riconosciuto i membri del popolo del Sahara occidentale. Questi criteri sono i seguenti: avere il proprio nome scritto sulle liste del 1974; avere vissuto sul territorio come membro di una tribù saharawi all’epoca del censimento del 1974, pur non essendo stato iscritto; essere ascendente o discendente diretto dei due primi gruppi; essere nato da padre nato sul territorio; essere membro di una tribù saharawi appartenente al territorio ed aver risieduto sul territorio consecutivamente per sei anni o non consecutivamente per dodici anni, prima del 1° dicembre del 1974. Secondo M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, cit., p. 172, si tratta di un’estensione ingiustificata dei criteri, che offre il diritto ai cittadini dei territori vicini di fare parte del corpo elettorale e con la quale si avvallano le pretese marocchine di incorporare al corpo elettorale inizialmente previsto, 170.000 nuovi votanti potenziali permettendo a Rabat di avere la meglio. Lo stesso autore aggiunge che, a sfavore del giudizio su Perez de Cuellar va anche il fatto che nel gennaio 2003, a mandato concluso, egli sia stato nominato vice-presidente della società francese di commercio internazionale Optorg (filiale dell’Omnium nord africana), di proprietà, per il 70%  della famiglia reale marocchina e del ministro degli affari esteri marocchino, Filali. Accusato di corruzione dal Fronte Polisario, egli ha lasciato il suo posto nel Consiglio di amministrazione nel momento in cui questa notizia ha cominciato a diffondersi.

[84] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 260.

[85] J. Soroeta Liceras, El conflcito del Sahara occidental, cit., p. 261.

[86] S/24464 del 20 agosto 1992, par. 6.

[87] S/25170, par. 6.

[88] M. De Froberville, Sahara occidental, la confiance perdue, cit., p. 167.

[89] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 28. I lavori delle commissioni di identificazione inizieranno nell’agosto del 1994. Ogni commissione è composta da due funzionari delle Nazioni unite con potere di decisione, due osservatori, uno per il Fronte Polisario, l’altro per il Marocco, un osservatore dell’OUA e due chioukh (plurale di chieikh, capo tribù) con il ruolo di esprimere il loro avviso e di aiutare la decisone di membri della MINURSO.

[90] Il testo della proposta figura come annesso n. 1 al rapporto del Segretario generale, S/26185, del 28 luglio 1993.

[91] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 261. Le condizioni poste erano due: che si ascoltasse la testimonianza orale solo dei capi tribù (choiukh) eletti nel 1973 e non di altri e che il fatto che una persona figurasse nel censimento del 1974 non significasse necessariamente che tutta la sua sub-frazione tribale fosse Saharawi; perché questo si verificasse era necessario che la maggior parte dei membri fossero inclusi nel censimento del 1974.

[92] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 29. Il punto di maggiore dissenso è costituito da quelle tribù designate tecnicamente con le sigle H41, H61, J51/52, composte da persone insediate nel sud del Marocco.

[93] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 28. Le critiche più aspre provennero da Frank Ruddy, che era stato presidente della commissione di identificazione; in un’intervista per un canale televisivo statunitense del 13 ottobre del 1995, egli aveva parlato “della maniera vergognosa con la quale l’ONU conduce la missione e delle irregolarità della MINURSO”; mentre anche il Fronte Polisario, l’OUA e l’Algeria criticavano il comportamento ritenuto troppo parziale di Boutros Ghali.

[94] S/283 del 10 marzo 1994, par. 24.

[95] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 266-272.

[96] S/779 dell’ 8 settembre 1995, par. 37. Lo stesso tono sarà mantenuto dal Segretario generale nella nota del gennaio 1996.

[97] S/RES/1056 del 29 maggio 1996.

[98] S/166 del 27 febbraio 1997, par. 17.

[99] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 275.

[100] J. Soroeta Liceras, El conflito del Sahara occidental, cit., p. 276.

[101] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 37. Le conclusioni pubbliche di James Baker, a conclusione di questo primo giro di consultazioni, sono le seguenti: il piano di pace non può essere messo in atto senza precedenti discussioni dirette tra le parti; inoltre, egli rileva che le parti sono pronte a fare delle concessioni: il Marocco è disposto a ritirare 60.000 domande di iscrizione sulle 181.000 deposte; il Fronte Polisario accetta la ripresa del processo di identificazione.

[102] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., pp. 38-39.

[103] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 278. Si proibisce, evidentemente, qualsiasi tipo di azione intimidatoria, nonché di intervento atto a falsare le liste elettorali, attraverso lo spostamento di un numero sostanziale di persone verso il territorio senza autorizzazione espressa del rappresentante speciale. Per l’autore si tratta di un riferimento implicito alla cosiddetta “seconda marcia verde” organizzata dal Marocco in pieno piano di pace, ma di un riferimento piuttosto tardivo di un problema precedente.

[104] L. Ardesi, Appendice, nella versione italiana in fase di pubblicazione di S. Pallarès, P. Canet, Sàhara al cor, cit. L’autore afferma che l’accordo così stabilito prevede degli aspetti che lasciano alle parti un eccessivo margine di manovra, permettendo poi al Marocco di bloccare il processo. Infatti, mentre l’identificazione degli elettori iscritti nel censimento spagnolo del 1974 pone relativamente pochi problemi perché il margine di manovra della stessa commissione di identificazione è modesto, quella delle tribù contestate è più complessa. Si ricordi che le suddette tribù non sono di origine saharawi ma alcuni loro elementi si trovavano nella colonia spagnola al momento del censimento, come può facilmente accadere in una società nomade tradizionale che porta gli individui a migrare temporaneamente nei territori vicini. La commissione di identificazione deve tenere conto della loro presenza, ma non può inserire nel censimento tutti i loro discendenti che non sono di origine saharawi.

[105] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 40.

[106] L. Ardesi, Appendice, cit. Il piano di pace concordato nell’agosto 1988 tra il Marocco e il Fronte Polisario è un accordo, una sorta di contratto. Da allora, grazie alla pressione marocchina, è passato il principio secondo cui il piano di pace non è applicabile se non c’è l’accordo delle due parti; ma questo principio lascerebbe la libertà incondizionata ad una delle parti di rinnegare i precedenti impegni e di pretendere una continua revisione degli accordi.

[107] T. Saint Maurice, Sahara occidental, 1991-1999, cit., p. 41. Per quanto riguarda le altre questioni, solo nel febbraio del 1999 il governo marocchino si dichiara disposto ad accettare la presenza dell’Alto commissario per i rifugiati nella regione ed a firmare l’accordo sullo statuto legale della MINURSO; mentre il 12 marzo il Marocco firmerà con la MINURSO un accordo sullo sminamento delle zone non militari del Sahara occidentale, escludendo però la zona in prossimità del muro di difesa (si tratta del muro eretto dalle forze armate marocchine al fine di bloccare gli atti di guerriglia saharawi durante gli anni ’80, dividendo il territorio del Sahara occidentale in due parti).

[108] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 276.

[109] L. Ardesi, Appendice, cit., critica la posizione marocchina, affermando che il Marocco era disposto ad accettare il referendum, finché questo avesse ottenuto risultato ad esso favorevole e che la tattica seguita dal Marocco è stata quella di temporeggiare con lo scopo che prima o poi fosse accettato dai saharawi e dalla comunità internazionale, lo status quo.

[110] I saharawi non recensiti sarebbero, secondo Rabat, persone che avevano combattuto l’oppressione spagnola e si sarebbero rifugiate in Marocco per ragioni economiche e politiche. 

[111] L. Ardesi, Appendice, cit.

[112] J. Soroeta Liceras, El conflicto del Sahara occidental, cit., p. 335.

[113] L. Ardesi, Appendice, cit., fa notare che un accordo, in realtà, era già stato raggiunto, prima con l’accordo del 1988, poi col piano di pace dell’ONU del 1991 e infine con gli accordi di Houston del 1997.